Cassa Galeno

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Il welfare spiegato al medico – L’impegno di Galeno (5° parte)

Cosa fare del tuo TFR

welfareSe si è un lavoratore dipendente del settore privato che entra per la prima volta nel mercato del lavoro, si è chiamati a decidere cosa fare del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) entro sei mesi dall’assunzione. Si può scegliere di:

 – destinare in via definitiva a una forma pensionistica complementare le quote del TFR ancora da maturare

 – lasciare il TFR presso il datore di lavoro. Si può decidere anche in un secondo momento di destinare alla previdenza complementare il proprio TFR futuro; quello maturato fino a quel momento resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro

 – se non si esprime alcuna scelta in modo esplicito, il proprio TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) previsto dal contratto di lavoro ovvero, se il contratto individua più fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti della azienda in cui si lavora (cosiddetto “conferimento tacito”); se non c’è un fondo di riferimento, il  TFR viene versato a Fondinps, la forma pensionistica complementare appositamente costituita presso l’INPS. Anche se si è già da diversi anni un lavoratore dipendente del settore privato e si è mantenuto il TFR in azienda, è possibile in ogni momento decidere di destinare alla previdenza complementare le quote di TFR che si maturano successivamente alla scelta. Se si è un dipendente pubblico al quale si applica il regime del TFR si può scegliere di destinare il TFR alla previdenza complementare solo se esiste un fondo pensione di riferimento per la propria categoria. La Legge di stabilità per il 2015 ha introdotto una ulteriore possibilità:

  • se si è un lavoratore dipendente del settore privato, con un’anzianità lavorativa di almeno sei mesi presso la stessa azienda, è possibile farsi liquidare mensilmente in busta paga le quote di TFR maturando. L’opzione è temporanea e vale per il periodo marzo 2015 – giugno 2018. In questo arco di tempo si può compiere la scelta in qualsiasi momento, ma una volta attuata è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Si può compiere questa scelta anche se si è deciso di destinare il TFR alla previdenza complementare. Si tenga presente tuttavia che la liquidazione del TFR in busta paga riduce le risorse accantonabili per il pensionamento e comporta la perdita dei vantaggi fiscali propri della previdenza complementare, andando a confluire nel reddito soggetto alla tassazione IRPEF.

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